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lunedì 15 dicembre 2014


Una bella decisione del Gip di Milano Carlo Ottone De Marchi, che ha recuperato l’insegnamento costante sul punto della Cassazione. Il diritto di cronaca vince quando “la verità della notizia è mutuata da un provvedimento giudiziario e sia fedele al contenuto del provvedimento stesso”. La verità dei fatti raccontati ai telespettatori (o ai lettori) esclude il reato di diffamazione a mezzo dei mass media. Conseguentemente il giudice ha archiviate l’esposto contro Enrico Fedocci inviato speciale dei Tg Mediaset. Qui sotto il testo integrale della sentenza.



Tribunale di Milano - Ufficio del giudice per le indagini preliminari (Proc.n. 217158/2014 RG Gip).

Il Giudice per le indagini preliminari, dottor Carlo Ottone De Marchi, esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero avanzata nel procedimento promosso contro FEDOCCI Enrico, nato a Fidenza il 4.9.1970, difeso di fiducia dall'avv. Salvatore PINO, con studio in Milano, viale Monte Nero n. 84, elettivamente domiciliato  presso la Direzione Affari legali R.T.I. s.p.a., con sede in viale Europa n. 46, Cologno Monzese, indagato per il reato p. e p. dall'art. 595 c.p., commesso in Cologno Monzese il 2 febbraio 2009;

PERSONA OFFESA: LARA Elis Alexis, nato a Anguilares il 23 maggio 1992, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Maria SORGONA', con studio in Milano, via Podgora n. 12/a;

letta l'opposizione avanzata nell'interesse della persona offesa;

letti gli atti del procedimento n. 13735/2009 R.G.N.R.;

sentite le parti all'udienza del 5 novembre 2014 e sciogliendo la riserva

OSSERVA

Rilevato che con querela sporta in data 30 marzo 2009 LARA FLORES Eva Angelina nella  qualità di genitore esercente la potestà sul minore LARA Elis Alexis, rappresentava:

•    che in data 2 febbraio 2009 alle ore 12.30 l'emittente televisiva ITALIA 1 aveva mandato in onda, nell'ambito dell'edizione del telegiornale STUDIO APERTO un servizio, a firma del giornalista FEDOCCI Enrico, su gravissimi fatti di cronaca durante il quale era più volte apparsa la fotografia del minore LARA Elis Alexis;

•    che detto servizio era stato inserito anche all'interno del sito web www.video.mediaset.it;

•    che dalla visione del servizio si poteva evincere chiaramente la responsabilità per un fatto di rilevanza penale con riferimento al quale il LARA era solamente stato indagato dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano;

•    che il minore era stato solamente indagato per un solo episodio delittuoso, mentre dalle affermazioni del giornalista lo stesso era indicato come autore di altri reati, come si poteva evincere dall'uso del'indicativo "avevano accoltellato";

•    che il servizio aveva diffuso notizie non vere, in quanto nello stesso si faceva riferimento a più episodi ("avevano accoltellato alcuni coetanei”) e si faceva riferimento a plurime accuse ("lesioni gravissime e furto") oltre ad altri fatti di rilevanza penale commessi ai danni dei soggetti intervistati nel corso del servizio, rispetto ai quali il LARA era totalmente estraneo;

•    che le frasi riferite dal giornalista, oltre che per la gravità dei contenuti, si caratterizzavano per la loro incredibile violenza verbale, facendosi riferimento a ''guerra tra bande a colpi di coltello, chi tradisce paga col sangue, una prepotenza fine a se stessa";

•    che non poteva essere invocata, nel caso di specie, la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto il contenuto delle notizie diffuse non appariva vero;

•    considerato che veniva sporta successiva integrazione di querela da patte di LARA  FLORES Eva Angelina, ove si esponeva che il servizio, già pubblicato su ITALIA 1 in data 2 febbraio 2009, veniva riproposto in data 16 febbraio 2010 sul programma televisivo MATRIX dal giornalista VINCI Alessio;

•    che il Pubblico Ministero aveva presentato richiesta di archiviazione, ritenendo l'infondatezza della notizia di reato e invocando in favore del giornalista l'esimente del diritto di cronaca;

•    che il difensore della persona offesa aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, ribadendo le considerazioni già svolte in sede di denuncia - querela con riferimento alla portata diffamatoria del servizio a firma del FEDOCCI;

Rilevato che la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero appare fondata;

Ritenuto che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza e la dottrina hanno  evidenziato l'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca o critica, prevista dall'art. 51 c.p. la quale, secondo noti principi di teoria generale del diritto penale, elide l'antigiuridicità della condotta ovvero determina, alla stregua di altra impostazione dogmatica, la assenza di tipicità e di rilevanza penale del fatto;

Considerato che, affinché possa operare la scriminante dell'esercizio dei diritto di cronaca viene richiesto dalla giurisprudenza assolutamente dominante il rispetto dei noti limiti dell'interesse pubblico della notizia, della verità dei fatti narrati e della continenza formale, intesa come uso corretto, garbato e non trasmodato delle parole che non devono assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità morale o professionale;

Ritenuto che, nel caso in esame, appare configurabile la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. sotto il profilo dell'esercizio del diritto di cronaca;

Considerato che nel servizio andato in onda su STUDIO APERTO, a firma del FEDOCCI, si fa riferimento al fenomeno del bullismo tra bande di giovani sudamericani e si dà conto dell'arresto di cinque persone, due delle quali minorenni, accusate di tentato omicidio, lesioni gravissime e furto;

Considerato, quindi, che la notizia diffusa non appare falsa, in quanto si dà atto di una notizia vera ovvero quella dell'arresto a seguito di un accoltellamento di cinque giovani di origini sudamericane per tentato omicidio e che non si addebitano all'odierna persona offesa specifici episodi di violenze, estorsioni, rapine e minacce, descrivendosi scontri e contese tra bande di giovani di etnia sudamericana ed episodi di bullismo di cui sono state vittime minori di età;

Rilevato che il tenore letterale delle espressioni usate nell'intervista non ha natura percepibile come lesiva dell'onore e del decoro di alcuno e che non si è di fronte ad espressioni volgari o sconvenienti o ad epiteti, villanie o insulti, essendosi il giornalista limitato a riferire dell'arresto di alcuni giovani e mandare in onda contemporaneamente le relative foto;

Considerato che il giornalista autore del servizio non ha inteso in alcun modo offendere la reputazione di LARA Elis Alexis e compiere un attacco personale diretto a colpire lo stesso su un piano individuale e senza alcuna finalità di pubblico interesse e che la notizia riportata è apparsa all'evidenza fondata su un provvedimento dell'autorità giudiziaria che aveva portato all'arresto di cinque giovani, due dei quali minorenni;

Ritenuto che tali conclusioni sono conformi alla giurisprudenza della Suprema Corte che ha  stabilito come «in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa  sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo ricbiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria. (La Corte ha altresì precisato che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttorie quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giudiziaria)”. Sez. 5, n. 43382 del 16/11/2010 - dep. 06/12/2010, Lillo e altri, Rv. 248950 ed anche Sez. 5, n. 4558 del 09/12/2010 - dep. 08/02/2011, Mauro, Rv. 249264.

Rilevato, pertanto, che - ricorrendo la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 c.p.  gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'odierno indagato in relazione all'ipotizzato reato di diffamazione e che per tali ragioni deve disporsi l'archiviazione del procedimento.

p.q.m.

dispone l'archiviazione del procedimento;

ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Milano, 11 dicembre 2014

Il Giudice per le indagini preliminari Carlo Ottone De Marchi








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