Da parte del
Prof. Ciro Centore
Ricorso al Tar
del Lazio del Comune
di Carinola
L’Ente che ha un plesso proprio si rifiuta di
destinare la Sezione distaccata presso Caserta invece che presso Santamaria
Clamorosi sviluppi
Santa Maria Capua Vetere ( di Ferdinando Terlizzi) – Il Prof. Avv. Ciro Centore, su mandato del sindaco di Carinola Dr. Luigi
De Risi, ha presentato un ricorso al Tar del Lazio al fine di far dichiarare,
annullare, riformare e revocare, previa sospensiva “ante
causam” i provvedimenti del Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. avente ad
oggetto: “Trasferimento degli uffici
delle soppresse sezioni distaccate di Caserta, Marcianise, Carinola e
Piedimonte Matese e conseguente
determina in pari data inviata al Sindaco di Carinola avente ad oggetto la
soppressione della sezione distaccata e Attuazione del piano logistico per la
nuova collocazione degli uffici”.
Il
provvedimento impugnato dal Prof. Centore ( conferimento dell’incarico Giunta
del 26 aprile 2013, alla presenza dei consiglieri Rosa Di Maio, Antimo Marrese,
Antonio Russo e Francesco Di Spirito) si
riferisce alla soppressione della Sezione Distaccata di Carinola e a collocarne gli uffici presso
il Palazzo di Giustizia sito in Caserta, alla Via Graefer, con utilizzo di
detta sede per un quinquennio e collocandoli, ivi, le attività civili e penali
delle “Sezioni Distaccate e soppresse” di Carinola, Marcianise e Caserta, nonchè
ancora, provvedimenti tesi al trasferimento dell’UNEP presso gli Uffici UNEP di
S. Maria C. Vetere, e disponendo le procedure necessarie per eseguire i
traslochi che dovranno essere “attivati” il giorno primo di settembre e
completati entro la data del 15/9/2013.
Secondo quanto ordinato dal Presidente del Tribunale Dr. Giancarlo De Donato, il Comune di Carinola è pregato di dar seguito
alla disponibilità dichiarata in occasione dell’apposita Commissione di
manutenzione, attivando, se possibile in via di urgenza, le procedure
necessarie ....... “al fine di eseguire i traslochi ora indicati.......che
dovranno essere compiuti entro la data del 15/9/2013..”. si soggiungono ancora
altri “particolari e altre raccomandazioni e indicazioni “ in ordine agli affari e cause correlate al
detto trasferimento e al detto trasloco. E lo stesso dicesi per quel che
riguarda la ulteriore utilizzazione dell’edificio / sede della Sezioni
Distaccata di Carinola per la celebrazione delle udienze penali già fissate e
così via.
Quindi si può parlare – abbiamo chiesto al Prof. Centore - di chiusura del Tribunale di Carinola?
“Certamente ormai si è avuta la notizia e notifica “ufficiale” della
decretata “soppressione” della Sezione Distaccata di Carinola e dell’attuazione
del piano “logistico” per la nuova collocazione degli uffici, così come decretata
dal Ministro della Giustizia. E si è avuta notizia e notifica ufficiale del
decreto 12/8/2013 con cui si autorizzava e si è autorizzata la “utilizzazione”
per un quinquennio del Palazzo di Giustizia di Caserta “al servizio del
Tribunale di S. Maria C.V.”-
“Abbiamo richiesto – ha proseguito il prof.
Centore – la immediata sospensiva, “ante
causam” o con presidenziale monocratica, stante l’urgenza e la imminenza del
termine assegnato (1/9/2012)”
Ad
avviso della ricorrente Amministrazione, sia il D.M. Ministeriale 12/8/2013 e
sia le disposizioni impartite e di “esecuzione” fissate dal Signor Presidente
del Tribunale di S.Maria C.V., nonchè gli atti tutti a qualsiasi titolo
correlati a detti provvedimenti sono illegittimi e come tali vanno
annullati e riformati / previa sospensiva, perche’ sono intervenuti in
violazione del decreto l.vo 7/9/2012 n.155, in violazione della stessa
direttiva impartita dal superiore ministero della giustizia e riportante le
linee / guida per l’attuazione della procedura di utilizzo degli immobili
previsti dall’art. 8 del decreto l.vo 155/1012.
Nonche’,
ancora, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione,
della irragionevolezza ed illogicita’, della deviazione delle finalita’ e
funzioni, nonche’ ancora della violazione del principio di ragionevolezza ex
art. 97 della carta costituzionale e della legge n.241/90 ( difetto di
motivazione e di istruttoria lacunosa) nonche’ un eccesso di potere per mancato
esame di tutti gli atti assunti e deliberati dalla stessa amministrazione
comunale di Carinola e trasmessi tempestivamente nell’ambito del procedimento
istruttorio, nonche’ ancora eccesso di potere per mancata valutazione degli
interessi pubblici sottostanti alla soppressione degli uffici giudiziari.
Inoltre come ha evidenziato il prof. Centore “Le
ragioni e i motivi di detta rivendica sono le seguenti: a) si consideri che, ad avviso di questa
Amministrazione, il D.M. 12.8.2013 è palesemente illegittimo, in rapporto al D.Lvo 7/09/2012. n155 , non
fosse altro perché il provvedimento è stato assunto in dispregio all’art.8 del
citato d.lsvo che “ vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo
non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11,
comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale
interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle
sezioni distaccate soppresse” e nonostante la sezione distaccata di Carinola si
trovi quindi in edificio di proprietà del Comune di Carinola, come gli altri,
finanziato ai sensi dell’art. 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, così come
riportato dallo stesso Decreto Ministeriale
quivi impugnato negli ultimi tre righi a pag.4, e si sarebbe potuta utilizzare “ a servizio
del Tribunale”, così come prevede la norma, considerata la enorme distanza che
separa Caserta da Carinola, raffrontandola ovviamente a quella che separa
Caserta da S. Maria C.V., e senza alcuna motivazione espressa nel decreto
ministeriale e nel programma logistico viene preferita la soluzione Caserta”.
Tale soluzione sarebbe stata determinata dalla disponibilità dei Comuni ad
affrontare spese di trasporto di fascicoli e suppellettili, fatta eccezione per il Comune di Carinola che
non solo si era riservato di decidere ma ha subito deciso con delibera di
giunta n.41 del 26.4.13 dando parere
negativo a tale soluzione, delibera trasmessa anche al Ministero della
Giustizia e che qui ivi si produce. Tale soluzione è stata adottata in
dispregio anche alle linee guida per l’attuazione della procedura di utilizzo dell’immobile dello stesso Ministero della Giustizia
inviate ai Presidenti delle Corti
d’Appello ed ai Procuratori Generali il 25.04.13 laddove prevede che “qualora
il capo dell’ufficio accorpante non ritenga possibile attuare la suddetta
concentrazione . . .sono “le amministrazioni locali tenute, ex lege, ad
assicurare idonee soluzioni logistiche per gli uffici giudiziari allocati sul
proprio territorio” non solo ma aggiunge: “Soltanto ove non si pervenga
ad un risultato utili e ne sussistano i presupposti,potrà farsi ricorso alla
previsione di cui all’art.8 citato.”che consente il mantenimento per non
più di cinque anni,degli immobili, sedi degli uffici soppressi, a servizio
dell’ufficio giudiziario accorpante
(vedi linee guida del 18/3/2013).
Qui invece, anziché l’amministrazione locale di
Carinola, ha deciso esclusivamente, e nonostante il parere contrario espresso
dall’Amministrazione locale interessata, Carinola, che è stata interpellata
esclusivamente sulla disponibilità ad affrontare le spese dell’eventuale
trasloco di fascicoli, registri, arredi e beni utilizzabili, a Caserta come
fosse un trasferimento “obbligato”, ma
Carinola a scanso di equivoci, ha anche
espressa con delibera di Giunta la volontà di “mantenere” la Sezione Distaccata
nel locale di proprietà comunale a Carinola fino a quando non fosse possibile
l’accorpamento al Tribunale di S.Maria C.V. Circondario di Originaria
appartenenza, non sulla opportunità del trasloco stesso a Caserta. come
prevedono l’art.8 cit. e “le linee guida per l’attuazione della procedura di
utilizzo dell’immobile previsto dall’art.8” che prevedono esclusivamente due
ipotesi, “giammai una terza”, di accorpare una sezione distaccata ad altra
sezione distaccata, come invece con il decreto l’impugnando provvedimento
farebbe ledendo gli interessi e le giuste e logiche aspettative delle comunità
locali non solo di CARINOLA ma dei diciotto comuni del mandamento, in rapporto
al “ servizio Giustizia “ , in ambito territoriale”.
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