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venerdì 23 agosto 2013

GRAZIE ALL'INIZIATIVA DELL'AVV. ENZO CERALDI COORDINATORE DEGLI AVVOCATI DI CARINOLA

Da parte del  Prof. Ciro Centore
 Ricorso al Tar del Lazio del Comune 
di Carinola
 L’Ente che ha un plesso proprio  si rifiuta di destinare la Sezione distaccata presso Caserta invece  che presso Santamaria

Clamorosi sviluppi

  
AL CENTRO  IL PROF. CIRO CENTORE,  A SINISTRA IL PENALISTA GENNY IANNOTTI,  A DESTRA L'AVV, ANGELO SANTORO,  ALLA MONDADORI DI CASERTA ( 2009 ) IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL CASO TAFURI" DI FERDINANDO TERLIZZI 

  Santa Maria Capua Vetere ( di Ferdinando Terlizzi) – Il Prof. Avv. Ciro Centore,  su mandato del sindaco di Carinola Dr. Luigi De Risi, ha presentato un ricorso al Tar del Lazio  al fine di far dichiarare,  annullare,   riformare e revocare, previa sospensiva “ante causam” i provvedimenti del Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. avente ad oggetto:  “Trasferimento degli uffici delle soppresse sezioni distaccate di Caserta, Marcianise, Carinola e Piedimonte Matese   e conseguente determina in pari data inviata al Sindaco di Carinola avente ad oggetto la soppressione della sezione distaccata e Attuazione del piano logistico per la nuova collocazione degli uffici”.

    Il provvedimento impugnato dal Prof. Centore ( conferimento dell’incarico Giunta del 26 aprile 2013,  alla presenza dei consiglieri Rosa Di Maio, Antimo Marrese, Antonio Russo e Francesco Di Spirito)  si riferisce alla soppressione della  Sezione Distaccata  di Carinola e a collocarne gli uffici presso il Palazzo di Giustizia sito in Caserta, alla Via Graefer, con utilizzo di detta sede per un quinquennio e collocandoli, ivi, le attività civili e penali delle “Sezioni Distaccate e soppresse” di Carinola, Marcianise e Caserta, nonchè ancora, provvedimenti tesi al trasferimento dell’UNEP presso gli Uffici UNEP di S. Maria C. Vetere, e disponendo le procedure necessarie per eseguire i traslochi che dovranno essere “attivati” il giorno primo di settembre e completati  entro la data del 15/9/2013.

     Secondo quanto ordinato dal Presidente del Tribunale Dr. Giancarlo De Donato, il  Comune di Carinola è pregato di dar seguito alla disponibilità dichiarata in occasione dell’apposita Commissione di manutenzione, attivando, se possibile in via di urgenza, le procedure necessarie ....... “al fine di eseguire i traslochi ora indicati.......che dovranno essere compiuti entro la data del 15/9/2013..”. si soggiungono ancora altri “particolari e altre raccomandazioni e indicazioni  “ in ordine agli affari e cause correlate al detto trasferimento e al detto trasloco. E lo stesso dicesi per quel che riguarda la ulteriore utilizzazione dell’edificio / sede della Sezioni Distaccata di Carinola per la celebrazione delle udienze penali già fissate e così via.


     Quindi si può parlare – abbiamo chiesto al Prof. Centore -  di chiusura del Tribunale di Carinola? “Certamente ormai  si è avuta  la notizia e notifica “ufficiale” della decretata “soppressione” della Sezione Distaccata di Carinola e dell’attuazione del piano “logistico” per la nuova collocazione degli uffici, così come decretata dal Ministro della Giustizia. E si è avuta notizia e notifica ufficiale del decreto 12/8/2013 con cui si autorizzava e si è autorizzata la “utilizzazione” per un quinquennio del Palazzo di Giustizia di Caserta “al servizio del Tribunale di S. Maria C.V.”-
“Abbiamo richiesto – ha proseguito il prof. Centore – la  immediata sospensiva, “ante causam” o con presidenziale monocratica, stante l’urgenza e la imminenza del termine assegnato (1/9/2012)”

 Ad avviso della ricorrente Amministrazione, sia il D.M. Ministeriale 12/8/2013 e sia  le disposizioni impartite e di  “esecuzione” fissate dal Signor Presidente del Tribunale di S.Maria C.V., nonchè gli atti tutti a qualsiasi titolo correlati a detti provvedimenti sono illegittimi e come tali vanno annullati e riformati / previa sospensiva, perche’ sono intervenuti in violazione del decreto l.vo 7/9/2012 n.155, in violazione della stessa direttiva impartita dal superiore ministero della giustizia e riportante le linee / guida per l’attuazione della procedura di utilizzo degli immobili previsti dall’art. 8 del decreto l.vo 155/1012.

     Nonche’, ancora, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della irragionevolezza ed illogicita’, della deviazione delle finalita’ e funzioni, nonche’ ancora della violazione del principio di ragionevolezza ex art. 97 della carta costituzionale e della legge n.241/90 ( difetto di motivazione e di istruttoria lacunosa) nonche’ un eccesso di potere per mancato esame di tutti gli atti assunti e deliberati dalla stessa amministrazione comunale di Carinola e trasmessi tempestivamente nell’ambito del procedimento istruttorio, nonche’ ancora eccesso di potere per mancata valutazione degli interessi pubblici sottostanti alla soppressione degli uffici giudiziari.

Inoltre come ha evidenziato il prof. Centore “Le ragioni e i motivi di detta rivendica sono le seguenti: a)  si consideri che, ad avviso di questa Amministrazione, il D.M. 12.8.2013 è palesemente illegittimo,  in rapporto al D.Lvo 7/09/2012. n155 , non fosse altro perché il provvedimento è stato assunto in dispregio all’art.8 del citato d.lsvo che “ vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppresse” e nonostante la sezione distaccata di Carinola si trovi quindi in edificio di proprietà del Comune di Carinola, come gli altri, finanziato ai sensi dell’art. 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, così come riportato dallo stesso Decreto Ministeriale  quivi impugnato negli ultimi tre righi a pag.4,  e si sarebbe potuta utilizzare “ a servizio del Tribunale”, così come prevede la norma, considerata la enorme distanza che separa Caserta da Carinola, raffrontandola ovviamente a quella che separa Caserta da S. Maria C.V., e senza alcuna motivazione espressa nel decreto ministeriale e nel programma logistico viene preferita la soluzione Caserta”.  

Tale soluzione sarebbe stata  determinata dalla disponibilità dei Comuni ad affrontare spese di trasporto di fascicoli e suppellettili,  fatta eccezione per il Comune di Carinola che non solo si era riservato di decidere ma ha subito deciso con delibera di giunta n.41 del 26.4.13  dando parere negativo a tale soluzione, delibera trasmessa anche al Ministero della Giustizia e che qui ivi si produce. Tale soluzione è stata adottata in dispregio anche alle linee guida per l’attuazione della procedura di utilizzo dell’immobile  dello stesso Ministero della Giustizia inviate ai  Presidenti delle Corti d’Appello ed ai Procuratori Generali il 25.04.13 laddove prevede che “qualora il capo dell’ufficio accorpante non ritenga possibile attuare la suddetta concentrazione . . .sonole amministrazioni locali tenute, ex lege, ad assicurare idonee soluzioni logistiche per gli uffici giudiziari allocati sul proprio territorio” non solo ma aggiunge: “Soltanto ove non si pervenga ad un risultato utili e ne sussistano i presupposti,potrà farsi ricorso alla previsione di cui all’art.8 citato.”che consente il mantenimento per non più di cinque anni,degli immobili, sedi degli uffici soppressi, a servizio dell’ufficio giudiziario accorpante  (vedi linee guida del 18/3/2013).

Qui invece, anziché l’amministrazione locale di Carinola, ha deciso esclusivamente, e nonostante il parere contrario espresso dall’Amministrazione locale interessata, Carinola, che è stata interpellata esclusivamente sulla disponibilità ad affrontare le spese dell’eventuale trasloco di fascicoli, registri, arredi e beni utilizzabili, a Caserta come fosse  un trasferimento “obbligato”, ma Carinola a scanso di equivoci, ha anche espressa con delibera di Giunta la volontà di “mantenere” la Sezione Distaccata nel locale di proprietà comunale a Carinola fino a quando non fosse possibile l’accorpamento al Tribunale di S.Maria C.V. Circondario di Originaria appartenenza, non sulla opportunità del trasloco stesso a Caserta. come prevedono l’art.8 cit. e “le linee guida per l’attuazione della procedura di utilizzo dell’immobile previsto dall’art.8” che prevedono esclusivamente due ipotesi, “giammai una terza”, di accorpare una sezione distaccata ad altra sezione distaccata, come invece con il decreto l’impugnando provvedimento farebbe ledendo gli interessi e le giuste e logiche aspettative delle comunità locali non solo di CARINOLA ma dei diciotto comuni del mandamento, in rapporto al “ servizio Giustizia “ , in ambito territoriale”.


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